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Applicazione delle direttive sulla parità di trattamento negli Stati membri dell’Unione europea

Gli Stati membri, adottando le due direttive nel 2000, hanno accettato un calendario per la loro attuazione. Gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 19 luglio 2003 per apportare le necessarie modifiche alla legislazione nazionale al fine di conformarsi alla direttiva sull’uguaglianza razziale, e fino al 2 dicembre 2003 per conformarsi alla direttiva sulla parità di trattamento
in materia di occupazione.

I nuovi Stati membri avevano l’obbligo di disporre di una legislazione conforme alle due direttive al momento del loro ingresso nell’Unione. A parte le questioni legate a età e handicap, numerosi Stati membri non sono riusciti a rispettare le scadenze per la piena attuazione delle direttive. In alcuni di questi casi, tuttavia, le necessarie modifiche alla legislazione nazionale sono in fase di realizzazione, oppure sono state apportate ma non sono ancora entrate in vigore.

Precisiamo che non viene fatto alcun tentativo di trattare sistematicamente gli sviluppi in tutti i paesi, né di analizzare in dettaglio la formulazione della legislazione.

È opportuno anche chiarire che il presente rapporto non giudica se la legislazione negli Stati membri sia pienamente conforme con le direttive.

Le informazioni riportate di seguito, inoltre, si riferiscono alla situazione al 1° maggio 2004.


Le modifiche negli Stati membri

In Belgio il governo federale ha adottato all’inizio del 2003 una legislazione destinata ad attuare le direttive sull’uguaglianza razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione. A livello regionale e comunitario, dove risiede la responsabilità in materia di occupazione, istruzione e formazione, un’apposita legislazione è stata adottata dalle zone di lingua fiamminga e da Bruxelles. Nelle aree francofone e germanofone del paese, la legislazione è in fase di introduzione. Il governo belga ha notificato alla Commissione la propria intenzione di ricorrere alla proroga di tre anni per attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione relativamente all’aspetto della discriminazione fondata sull’età.

Nella Repubblica ceca gli emendamenti al codice del lavoro destinati ad allineare la protezione alle disposizioni delle due direttive sono stati approvati dal parlamento nel gennaio 2004; sono entrati poi in vigore a marzo. Il progetto di legislazione, che vieta la discriminazione per motivi di razza o origine etnica in settori diversi da quello dell’occupazione, sarà discusso dal parlamento nel giugno 2004, per poi entrare in vigore dal gennaio 2005.

In Danimarca è entrata in vigore nel luglio 2003 la legislazione elaborata per attuare le disposizioni della direttiva sull’uguaglianza razziale (non di quella sull’occupazione). Una legge destinata ad allineare la legislazione sull’occupazione alle due direttive è stata passata dal parlamento nel marzo 2004 ed è ora in vigore.

In Spagna la legislazione riguardante le disposizioni delle direttive sull’uguaglianza razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione è stata adottata dal Parlamento alla fine del 2003 ed è poi entrata in vigore nel gennaio 2004.

In Francia una nuova legislazione che vieta la discriminazione fondata su vari motivi è stata passata alla fine del 2001. Essa riguardava tuttavia solo il settore dell’occupazione. Il governo ha notificato alla Commissione la sua intenzione di ricorrere alla proroga per attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, relative alla discriminazione fondata sugli handicap. Al riguardo, un progetto di legge è stato presentato al parlamento nella prima parte del 2004. Sempre nel 2004 si prevede la presentazione al parlamento di un disegno di legge che vieti la discriminazione per motivi di razza o origine etnica nei settori non riguardanti
l’occupazione specificati nella direttiva, con l’eccezione della questione legata agli alloggi, settore in cui la discriminazione è stata vietata sin dall’inizio del 2002.

In Irlanda la protezione giuridica esistente contro la discriminazione è relativamente estesa. Per alcuni aspetti, tuttavia, essa non soddisfa i requisiti delle due direttive. Un progetto di legge sull’uguaglianza destinato a colmare
tali lacune è stato pubblicato nel gennaio 2004. Se ne prevede l’entrata in vigore entro la fine dell’anno.

In Italia sono stati passati, nell’estate del 2003, due decreti legge destinati ad allineare la normativa italiana alle disposizioni delle due direttive.

A Cipro alcuni disegni di legge elaborati per dare attuazione alle disposizioni delle due direttive sono stati presentati e discussi nel 2003 ed adottati nel marzo 2004. Fra le altre cose, queste leggi aumentano la protezione esistente contro la discriminazione (includendo anche le questioni legate a età e tendenze sessuali) e stabiliscono un ente specializzato per l’uguaglianza.

In Lettonia la legge sul lavoro introdotta nel 2001 ha cercato in qualche modo di attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Ma non ha esplicitamente vietato la discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, oltre ad essere priva di riferimenti alla formazione professionale o all’affiliazione a un sindacato. Si prevede per maggio 2004 l’adozione in parlamento di modifiche alla legge per allinearla alla direttiva, e di nuove leggi che diano attuazione alle disposizioni della direttiva sull’uguaglianza razziale.

In Lituania un nuovo codice del lavoro è stato introdotto nel gennaio 2003. Nel novembre 2003 sono stati adottati degli emendamenti destinati ad attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di
occupazione. Allo stesso tempo sono state adottate anche delle modifiche alle leggi esistenti in materia di discriminazione razziale. Le due serie di emendamenti entreranno in vigore all’inizio del 2005.

In Ungheria nel gennaio 2004 è entrata in vigore una nuova legge (la legge per la parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità), elaborata per attuare le disposizioni delle due direttive sull’uguaglianza. La legge estende il campo di applicazione ad altre forme di discriminazione oltre a quelle precisate nelle direttive, come la nazionalità e le ideologie politiche. Estende inoltre a tutti la protezione all’accesso a beni e servizi, istruzione,
sicurezza sociale ed altri settori precisati nella direttiva sull’uguaglianza razziale, non solo a coloro che sono vittime di discriminazione per motivi di razza o origine etnica.

A Malta è stata attuata nel 2003 una legislazione che aumenta l’attuale livello di protezione contro la discriminazione in materia di occupazione. Si sta inoltre procedendo all’estensione di questa normativa ai sensi della legge sull’occupazione e le relazioni industriali. È stata infine elaborata, ma non ancora adottata, una legislazione riguardante gli aspetti non legati all’occupazione della direttiva sull’uguaglianza razziale. Nei Paesi Bassi le modifiche alla legge sulla parità di trattamento del 1994, elaborate per
allineare questa legge alle due direttive, sono entrate in vigore il 1° aprile 2004. Al tempo stesso, anche la nuova legge che vietava la discriminazione fondata sugli handicap, entrata in vigore nel dicembre 2003, è stata mendata
per essere allineata alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Il governo olandese aveva notificato alla Commissione l’intenzione di usufruire della proroga di tre anni per attuare le disposizioni
della direttiva relative alle discriminazioni fondate sull’età. È stata comunque adottata nel dicembre 2003 una nuova legge che vieta le discriminazioni fondate sull’età, entrata poi in vigore il 1° maggio 2004.

In Austria un progetto di legge è stato presentato in parlamento nel novembre 2003 al fine di dare attuazione, a livello federale, alle due direttive e di istituire due enti per l’uguaglianza. Se ne prevede l’adozione nel giugno
2004. La legislazione riguarda tutti i motivi di discriminazione specificati nelle due direttive, tranne quelli fondati sugli handicap, ed include, in aggiunta, disposizioni contro la discriminazione sessuale. Tocca alle autorità dei singoli
Länder austriaci dare attuazione alle direttive nei rispettivi ambiti di responsabilità (ad esempio per quanto riguarda i propri impiegati). Il governo federale sta preparando delle proposte per una nuova legislazione in materia di handicap che saranno ampiamente dibattute prima di essere attuate.

In Polonia la legislazione che modifica il codice del lavoro e numerose altre leggi esistenti è entrata in vigore nel gennaio 2004 per attuare le disposizioni in materia di occupazione delle due direttive sull’uguaglianza. Una forma
di protezione contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica in settori diversi dall’occupazione viene garantita in vari testi legislativi esistenti. Non si prevede al momento di consolidare o estendere questa legislazione.

In Portogallo è entrato in vigore nel dicembre 2003 un nuovo codice del lavoro elaborato per allineare la legislazione alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Il nuovo codice disciplina tutti i motivi di discriminazione specificati nella direttiva e ne aggiunge altri, come le ideologie politiche e l’affiliazione ai sindacati. Nel maggio 2004 è entrata in vigore la nuova legge 18/2004 che vieta la discriminazione per motivi di razza e origine etnica.

In Slovenia nell’aprile 2004 è stata adottata una nuova legislazione destinata a garantire il livello di protezione contro la discriminazione richiesto dalle due direttive. La nuova legislazione estende il campo di applicazione del nuovo
codice del lavoro entrato in vigore nel gennaio 2003 e vieta la discriminazione per motivi di razza o origine etnica anche in materia di accesso a beni e servizi e ad altre aree specificate nella direttiva sull’uguaglianza razziale.

In Slovacchia nel 2002 è stato adottato un codice del lavoro, poi modificato nel 2003, che vieta la discriminazione in materia di occupazione per tutte le motivazioni di cui alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, tranne che per gli aspetti legati alle tendenze sessuali. Sono state poi apportate, sempre nel 2003, alcune modifiche alla legge sul lavoro statale, che disciplina il settore dei dipendenti pubblici e che, a differenza del codice del lavoro, include disposizioni contro la discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Un’apposita legge che estende ulteriormente la protezione e che intende dare piena attuazione alle disposizioni delle due direttive è in fase di discussione in parlamento e dovrebbe essere adottata prima della fine di maggio 2004. In Finlandia una legge che vieta la discriminazione per le motivazioni e negli ambiti precisati nelle due direttive è stata passata nel dicembre 2003 ed è entrata in vigore nel febbraio 2004.

In Svezia nel luglio 2003 è entrata in vigore la legislazione destinata ad allineare le leggi esistenti alle due direttive, tranne gli aspetti legati a età e handicap. La legislazione, tuttavia, non disciplina l’accesso all’istruzione per quanto riguarda la discriminazione per motivi di razza o origine etnica. Apposite proposte per colmare questa lacuna sono state pubblicate nell’aprile
2004 per una probabile attuazione nel 2005. Il governo ha espresso la propria intenzione di prendere più tempo per attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per la discriminazione fondata sull’età e sugli handicap. Le proposte sono in fase di elaborazione nell’ambito di una commissione d’inchiesta. Un processo di consultazione su queste proposte è stato programmato prima dell’entrata in vigore prevista il 2 dicembre 2006.

Anche nel Regno Unito il governo ha notificato alla Commissione la volontà di usufruire della proroga per attuare le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per gli aspetti legati alla discriminazione fondata sull’età e sugli handicap. Per il resto, le modifiche apportate alla legislazione, esistente da tempo, che vietava la discriminazione per motivi di razza o origine etnica sono entrate in vigore nel luglio 2003, al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva. Nel dicembre 2003 sono entrati in vigore nuovi regolamenti che vietano la discriminazione fondata su religione, convinzioni personali e tendenze sessuali. Nel luglio 2003 sono passate alcune modifiche alla legislazione del 1995 che vieta la discriminazione per motivi di handicap, destinate ad allinearla alla direttiva. Tali modifiche entreranno in vigore nell’ottobre 2004. Apposite proposte per vietare la discriminazione fondata sull’età sono state pubblicate nella primavera del 2004 e una nuova legislazione dovrebbe entrare in vigore nell’ottobre 2006.

Negli altri paesi dell’UE, il calendario per l’attuazione delle due direttive è meno chiaro. In Lussemburgo, nel novembre 2003, sono stati presentanti dei progetti di legge destinati ad attuare le disposizioni delle due direttive, privi
tuttavia di proposte per la costituzione di un ente specializzato per l’uguaglianza.

Nello stesso mese, in Grecia, un progetto unico di legge è stato presentato in parlamento. Non si sa ancora se sarà preso in esame dal nuovo parlamento o se sarà presentato un nuovo disegno. Qualora gli Stati membri non attuino le direttive, in modo totale o adeguato, la Commissione europea può avviare un procedimento contro tali Stati inadempienti. E le persone che abitano in tali paesi possono beneficiare della protezione contro la discriminazione ai sensi della legislazione europea.

Il processo di consultazione in diversi paesi

In Svezia sono state pubblicate di recente alcune proposte di legislazione che vietano la discriminazione per motivi di razza o origine etnica in materia di istruzione. In fase di preparazione anche proposte per vietare la discriminazione per motivi di età e handicap; dovrebbero essere pubblicate nel 2005. In entrambi i casi, vi sarà un intenso processo di consultazione sui contenuti con le parti sociali, i tribunali, l’ombudsman (difensore civico) contro la discriminazione, le università, le ONG e gli altri gruppi di interesse.

Nel Regno Unito si prevede di attuare entro ottobre 2006 le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per quanto attiene alla discriminazione fondata sull’età. Gli accordi per garantire un’ampia consultazione seguono un modello analogo a quello dell’altra legislazione, già introdotta, contro la discriminazione:

  • pubblicazione di un documento consultivo e di progetti di regolamento da sottoporre per ricevere i relativi commenti entro la primavera del 2004;
  • una mailing di tali documenti e progetti a tutti i principali gruppi di interesse, oltre a tutti coloro che hanno risposto alla precedente consultazione «Equality and Diversity: Age Matters» («Uguaglianza e diversità: l’età conta»);
  • la pubblicazione delle informazioni sui due siti Internet del governo.

In Lettonia è stato istituito un gruppo di lavoro al fine di esaminare le proposte per attuare le disposizioni della direttiva sull’uguaglianza razziale. Il gruppo comprende rappresentanti di vari ministeri competenti, dell’ufficio nazionale per i diritti umani, dell’istituto per i diritti umani e il centro lettone per i diritti umani e gli studi etnici. Sono stati inoltre invitati esperti in materie giuridiche, che hanno espresso il loro punto di vista, e funzionari della Commissione europea, consultati in materia. Le modifiche alla legislazione sul lavoro sono state elaborate in collaborazione con le parti sociali e analizzate con l’associazione dei sindacati e la confederazione dei datori di lavoro.

Cosa accade se gli Stati membri non danno attuazione alle direttive sull’uguaglianza

Nei casi in cui gli Stati membri non diano attuazione alla direttiva sull’uguaglianza razziale o a quella sulla parità di trattamento in materia di occupazione, o a entrambe (o se non ne danno un’attuazione adeguata), la
Commissione europea ha facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE. Il primo passo, per la Commissione, è l’invio di una lettera formale in cui vengono illustrati i motivi per cui ritiene che lo Stato membro
non abbia ottemperato ai suoi obblighi legali. Lo Stato membro ha due mesi per rispondere.

Se la questione non viene risolta in questo modo, la Commissione emette un «parere ragionato» che fissa dei limiti di tempo entro cui lo Stato membro deve conformarsi. Se anche questa procedura non dà risultati, la Commissione può rinviare il caso alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte si pronuncia contro lo Stato membro e il giudizio viene ignorato, è possibile comminare una sanzione ai sensi dell’articolo 228.

Nel frattempo, nello Stato membro interessato, i cittadini vittime della discriminazione disciplinata dalle direttive possono essere assistiti ricorrendo ai principi legali generali stabiliti dalla Corte di giustizia.

Le disposizioni delle direttive possono essere direttamente efficaci contro gli organi dello Stato (ad esempio le sue autorità pubbliche). Affinché questo possa essere realizzabile, le disposizioni devono essere incondizionate, chiare e precise. In ultima analisi, la cosa sarebbe determinata dalla Corte di giustizia ma, dato il diritto giurisprudenziale su disposizioni analoghe nelle direttive sulla discriminazione sessuale, è probabile che molte delle disposizioni contenute nelle direttive possano essere direttamente efficaci. Non sarà tuttavia possibile invocare questo principio in cause contro privati cittadini o organizzazioni non statali.

I tribunali nazionali hanno il dovere di interpretare, per quanto possibile, eventuali normative esistenti (anche se precedenti le direttive) in modo coerente con le direttive, in modo da garantire i risultati che le direttive intendono realizzare.

Lo Stato membro può anche incorrere nell’obbligo di risarcimento delle vittime per perdite o danni subiti a seguito della violazione delle norme comunitarie. Tale obbligo di risarcimento insorge nei casi in cui la norma
violata sia destinata a conferire dei diritti al cittadino, nei casi in cui la violazione sia sufficientemente grave (come la mancata attuazione delle direttive) e nei casi in cui vi sia un legame di causa diretta fra la violazione e il danno subito dal cittadino.

Questi principi intervengono nei procedimenti innanzi ai tribunali nazionali, benché, durante gli stessi procedimenti, tali tribunali abbiano facoltà di rinviare eventuali materie specifiche alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell’articolo 234 del trattato CE.

Legislazione contro la discriminazione in Bulgaria e in Romania

In Bulgaria, il parlamento ha adottato nel settembre 2003 un’ampia legislazione che vieta la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali, nonché su altre motivazioni. Il campo di applicazione è analogo a quello del protocollo 12 della convenzione europea sui diritti umani e alle due direttive sull’uguaglianza. La legislazione adottata disciplina i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, molestia e vittimizzazione, e comprende i casi di associazione, presunzione e incitamento alla discriminazione e alla segregazione razziale.

La legge precisa che datori di lavoro e insegnanti che non prevengono la discriminazione di altre persone sul posto di lavoro o di studio sono perseguibili per legge come se fossero direttamente coinvolti. Viene inoltre definita una lista di casi illustrativi di comportamenti discriminatori in settori chiave, al fine di chiarire ulteriormente il significato della normativa.

Le vittime della discriminazione hanno il diritto di essere rappresentate in tribunale da sindacati o ONG: entrambe queste organizzazioni possono
avviare, di loro iniziativa, azioni giudiziarie di pubblico interesse. La legge consente inoltre di portare in tribunale casi collettivi in cui le vittime della discriminazione sono numerose.

Esistono dei progetti per creare un organismo indipendente incaricato di promuovere la parità di trattamento e aiutare le persone vittime di discriminazione. Si prevede che l’organismo sarà dotato del potere di emettere decisioni vincolanti, di avere accesso alle informazioni e di convocare ed interrogare i testimoni, di portare in tribunale le decisioni del governo, di avviare azioni giudiziarie di diritto civile ed intervenire nei procedimenti per conto dei ricorrenti.

In Romania, un decreto adottato nell’agosto 2000 («Prevenire e sanzionare tutte le forme di discriminazione ») è stato rafforzato dalla legislazione del
2002 che vieta la discriminazione fondata su tutti i motivi di cui alle due direttive sull’uguaglianza.

Nell’agosto 2000 era stato anche istituito il consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione, divenuto poi operativo alla fine del 2002. I suoi statuti
ne garantiscono l’indipendenza dal governo. Questo organismo ha varie funzioni: promuovere iniziative contro la discriminazione, formulare raccomandazioni al governo, approvare disegni di legge in materia di uguaglianza e non discriminazione, cooperare con le autorità pubbliche per garantire che la legislazione nazionale sia allineata alle norme internazionali,
aiutare le vittime della discriminazione, portare avanti studi e ricerche su questioni specifiche.

Accordi di conciliazione

In numerosi Stati membri (come la Svezia e il Regno Unito), i tribunali civili e del lavoro devono cercare di raggiungere una soluzione amichevole nei casi di discriminazione. Esistono, pertanto, appositi servizi o accordi di conciliazione per aiutare le parti in causa ad appianare la controversia e a trovare delle
soluzioni adeguate. In molti paesi sono state istituite, o previste, organizzazioni specifiche per lo svolgimento di queste funzioni.

In Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Finlandia, uno dei compiti dell’ente indipendente per l’uguaglianza è quello di agire da mediatore nei casi di discriminazione. In Austria la commissione per la parità di trattamento (GBK), le cui competenze saranno estese dalla legislazione attualmente in fase di elaborazione su tutti i motivi di discriminazione specificati dalle direttive, è destinata ad operare in modo non burocratico, in modo quindi
da poter facilitare e rendere più efficace l’opera di conciliazione.

In Francia, coloro che hanno subito atti di discriminazione sul posto di lavoro possono portare i loro casi al tribunale del lavoro (Conseil des Prud’hommes) per cercare di raggiungere un accordo amichevole. Anche l’ente indipendente per l’uguaglianza, che diventerà operativo nel 2005, avrà la facoltà di mediare nei casi di discriminazione.

Il diritto di sindacati e ONG di assistere le vittime della discriminazione

In Lussemburgo, le ONG approvate dal ministero della Giustizia, esistenti da almeno 5 anni e attive nella lotta alla discriminazione, possono rappresentare le vittime della discriminazione nei tribunali civili. Anche in Belgio è così, mentre in Francia le ONG non possono rappresentare le vittime della discriminazione, ma possono portare avanti azioni di propria iniziativa.

In Italia le «associazioni legittime», approvate dal ministero per le Pari opportunità, possono rappresentare in tribunale le vittime della discriminazione razziale. I sindacati possono agire analogamente in materia di occupazione, non solo per le motivazioni razziali ma anche per tutte le altre motivazioni di cui alle direttive.

In Spagna organismi legali autorizzati a rappresentare gli interessi di chi ha subito comportamenti discriminatori di tipo razziale possono agire in tribunale per conto di questi ultimi. Questo tipo di assistenza non è applicabile, ad eccezione dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, per le vittime della discriminazione fondata su altre motivazioni, tranne che per i casi relativi ai portatori di handicap.

In Portogallo, la nuova legge 18/2004 introdotta nel maggio 2004 consente alle associazioni di rappresentanza ufficialmente riconosciute di difendere i diritti delle vittime della discriminazione.

In Finlandia le possibilità di rappresentanza sono limitate. I sindacati e le altre organizzazioni di rappresentanza possono solo fornire assistenza e non sono autorizzati a rappresentare nei tribunali coloro che hanno subito comportamenti discriminatori.

Anche in Svezia, oggi, le possibilità di rappresentanza sono più scarse, oltre che limitate ai sindacati. È stata creata un’apposita commissione d’inchiesta per valutare, fra le altre cose, se gruppi d’interessi diversi dai sindacati
debbano essere autorizzati a rappresentare i cittadini nelle cause di discriminazione. La decisione è prevista per il 2005. Nel frattempo, sia i sindacati che i quattro ombudsman possono avviare azioni giudiziarie per
conto di persone che ritengono essere state trattate in modo iniquo.

È il caso della Polonia, dove, oltre ai sindacati, le organizzazioni attive nel campo della difesa dei diritti umani possono avviare procedimenti giudiziari per conto di vittime della discriminazione.

Le sanzioni contro la discriminazione

La maggior parte dei casi di discriminazione vengono risolti da tribunali civili o amministrativi. In genere la soluzione, quando il trattamento iniquo viene effettivamente dimostrato, consiste in multe, reinserimenti nel posto di lavoro o in altri tipi di accordi fra le parti in causa.

In Spagna i datori di lavoro giudicati colpevoli di discriminazione sul posto di lavoro possono subire multe che variano da 3 000 a 90 000 euro.

In Slovenia, i datori di lavoro giudicati colpevoli di discriminazione sono soggetti ad una multa minima di circa 4 000 euro.

In Francia, nel marzo 2004, è stata introdotta una nuova sanzione contro chi si rende colpevole di discriminazione razziale. La legge obbliga i colpevoli a seguire un «corso di cittadinanza» (stage de citoyenneté) destinato a far capire l’importanza, nella società, della diversità, della tolleranza e del rispetto dei diritti umani.

In molti paesi i tribunali hanno la possibilità, nei processi penali, di far recludere chi si rende colpevole di atti di discriminazione. Questo avviene ad esempio in Belgio, ai sensi della legislazione che vieta la discriminazione razziale, che si tratti di fornitura di beni e servizi, di collocamento sul posto di
lavoro, di formazione professionale o occupazione. La stessa procedura si applica nei casi di discriminazione fondata su altre motivazioni, ai sensi della legge federale di febbraio 2003, che ha attuato le disposizioni della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Il decreto adottato
successivamente dall’autorità della regione fiamminga contiene una disposizione analoga in materia di orientamento professionale, formazione e collocamento.

Accordi di risarcimento

In Irlanda, ai sensi della legge sull’uguaglianza del 1998, chi ha subito atti di discriminazione o vittimizzazione può ottenere un risarcimento sotto forma di arretrati retributivi fino a tre anni, il risarcimento dovuto per gli effetti della discriminazione fino a due anni di retribuzione, oltre al reinserimento nel posto di lavoro.

In Finlandia un risarcimento fino a 15 000 euro può essere pagato alle vittime di discriminazioni o ritorsioni. Nella Repubblica ceca chi subisce atti discriminatori ha diritto di essere risarcito economicamente. È il tribunale che
fissa l’importo in considerazione della gravità della colpa e delle circostanze dell’accaduto.

In Lettonia, ai sensi della nuova legge sull’occupazione, le vittime della discriminazione possono chiedere un risarcimento ragionevole o adeguato per danni «materiali» e «immateriali» subiti. Anche in questo caso è il tribunale che decide l’importo. Lo stesso dicasi per chi subisce atti di discriminazione razziale fuori del posto di lavoro.

In Polonia la modifica del codice del lavoro, elaborata per allineare il codice stesso alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, elimina la soglia massima di risarcimento per le vittime della discriminazione,  issato in precedenza a sei volte la retribuzione minima.

Disposizioni legislative riguardanti l’onere della prova

In Francia la legislazione è in corso di modifica per conformarsi pienamente alle direttive. Tuttavia, la legge 2001-1066 del novembre 2001, contro tutte le forme di discriminazione in materia di occupazione, e la legge 2002-73 del
gennaio 2002, contro la discriminazione in materia di alloggi, prevedono una disposizione secondo la quale è l’accusato a dover provare la sua innocenza, nel caso in cui venga mostrato un suo evidente comportamento discriminatorio.

In Irlanda la legge sull’uguaglianza in materia di occupazione del 1998 e la legge sulle pari opportunità del 2000 non specificano a chi spetti l’onere della prova. Nella pratica, tuttavia, il tribunale per l’uguaglianza tende ad operare secondo quanto previsto dalle direttive. La legge sull’uguaglianza pubblicata nel gennaio 2004 formalizza questa tendenza, affermando esplicitamente che l’onere della prova viene trasferito sulla persona accusata non appena viene dimostrato un evidente caso di discriminazione.

In Svezia la disposizione relativa alla condivisione dell’onere della prova fra le parti coinvolte nei casi di discriminazione e vittimizzazione è stata inserita
nella legislazione adottata nel 2003, con una formulazione molto simile a quella delle direttive.

In Portogallo il nuovo codice del lavoro, entrato in vigore nel dicembre 2003, sposta sul datore di lavoro l’onere di provare che le differenze riguardanti le condizioni di lavoro, o altri aspettati legati all’occupazione, non sono il risultato di un comportamento discriminatorio.

In Polonia, in base alla nuova legislazione, nei casi in cui il principio della parità di trattamento appare violato, l’onere di provare che il comportamento
è stato «legittimo e obiettivo» viene trasferito sul datore di lavoro.

In Ungheria, secondo la nuova legge per la parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, la persona che denuncia un trattamento
ingiusto deve mostrare, in primo luogo, di aver subito uno svantaggio e, in secondo luogo, di possedere le caratteristiche che possono portare ad atti discriminatori. Secondo le disposizioni della legislazione, tocca all’accusato provare di aver rispettato il principio della parità di trattamento o di non avere l’obbligo di osservarlo nel caso in questione.

Esempi di organismi per l’uguaglianza

In Svezia la figura dell’ombudsman per le minoranza etniche è stata creata nel 1986, con il compito di eliminare la discriminazione razziale sul posto di lavoro o in altri ambiti. Altri tre ombudsman intervengono rispettivamente
in materia di handicap, tendenze sessuali e parità fra uomini e donne. L’ombudsman deve verificare la conformità con le leggi che proibiscono la discriminazione, oltre a fornire consulenza e assistenza alle vittime della discriminazione che vogliono far valere i loro diritti. In base alla legge del 2003, gli ombudsman possono adire le vie legali per conto di chiunque denunci di aver subito comportamenti discriminatori.

Nel Regno Unito esistono tre commissioni: la commissione per l’uguaglianza razziale, la commissione per le pari opportunità (create a metà degli anni ’70) e la commissione per i diritti dei disabili (creata nel 2000). Nell’ottobre 2003 il governo ha annunciato la volontà di creare un organismo unico, la commissione per l’uguaglianza e i diritti umani. Questa commissione avrà le
competenze degli organi attualmente esistenti e dovrà combattere la discriminazione in tutte le sue forme. Fra i suoi compiti principali: promuovere l’uguaglianza, la diversità e il rispetto dei diritti umani, offrire consulenza
e assistenza ad aziende, servizi pubblici e cittadini sugli obblighi derivanti dalla normativa, informare ed incoraggiare le buone pratiche.

In Austria, la legislazione che dovrebbe passare il 1° luglio 2004 estende le responsabilità dei due enti per l’uguaglianza attualmente esistenti (Gleichbehandlungskommission e Gleichbehandlungsanwaltschaft) a tutti i
motivi di discriminazione specificati nelle due direttive, ad eccezione degli aspetti legati agli handicap.

Nei Paesi Bassi, la commissione per la parità di trattamento è stata creata nel 1994. Le sue responsabilità sono state ampliate alla fine del 2003 per disciplinare anche le discriminazioni per motivi di handicap, oltre a quelle per origine razziale, religione e tendenze sessuali, già disciplinate in precedenza. Nel frattempo sono state ulteriormente ampliate e da maggio 2004 comprenderanno anche i motivi di discriminazione fondati sull’età.

In numerosi paesi, la creazione di un organo indipendente o la designazione di un’organizzazione già esistente che svolga questo ruolo, è stata ritardata rispetto all’introduzione della legislazione contro la discriminazione. Nella maggior parte dei casi si sta comunque provvedendo a tale creazione o designazione.

In Italia il dipartimento per le pari opportunità sta creando un ente specializzato. Quest’organo, oltre ad aiutare le vittime della discriminazione, fornire informazioni, offrire consulenza, condurre inchieste e formulare proposte, dovrà incoraggiare apposite iniziative da parte di enti locali e di ONG.

In Spagna il ministero del Lavoro e degli Affari sociali sta creando al suo interno due organi: uno per la promozione dell’uguaglianza razziale e uno per la parità di trattamento delle persone disabili.

In Francia, a seguito di un rapporto condotto da una task force presieduta dall’ombudsman, il governo ha annunciato la propria intenzione di introdurre, prima della fine del 2004, una legge che istituisca un’alta autorità a favore dell’uguaglianza e contro la discriminazione. L’organo interverrà in tutti i motivi di discriminazione di cui alle due direttive sull’uguaglianza, fornirà
un servizio di orientamento e consulenza, oltre che di conciliazione, e potrà portare in tribunale i casi di discriminazione. Pubblicherà infine dei codici di pratiche, destinati sia alle aziende private che alle autorità pubbliche, in materia di occupazione e di fornitura di beni e servizi.

In Ungheria una nuova commissione sulla parità di trattamento dovrebbe diventare operativa all’inizio del 2005. Essa dovrà promuovere l’uguaglianza razziale e intervenire in tutte le forme di discriminazione. Oltre alle funzioni previste dalla direttiva sull’uguaglianza razziale, questa commissione dovrà monitorare l’efficacia della legislazione e di altri provvedimenti adottati per eliminare qualsiasi forma di discriminazione. Nell’esecuzione delle sue mansioni, la commissione collaborerà strettamente con le organizzazioni di rappresentanza e con gli organismi pubblici interessati.

In numerosi Stati membri sono stati designati, come organismi per l’uguaglianza, degli organismi che già esistevano e il cui ruolo è stato ampliato per attuare le disposizioni della direttiva sull’uguaglianza razziale.

In Slovacchia le responsabilità del centro nazionale per i diritti umani saranno ampliate, in linea con la direttiva, ed includeranno la promozione della parità di trattamento e la lotta alla discriminazione per altri motivi, oltre a quelli di razza o origine etnica. In Lettonia, la stessa cosa vale per l’ufficio nazionale per i diritti umani.

Analogamente, a Cipro, si stanno ampliando le funzioni dell’ombudsman in linea con quanto previsto dalla direttiva sull’uguaglianza razziale, per intervenire nelle denunce di discriminazione per tutte le motivazioni di cui alle
due direttive. L’ombudsman avrà facoltà di imporre delle sanzioni nei casi dimostrati di discriminazione.

Misure per promuovere l’uguaglianza

In Svezia la legge del 2003 proibisce la discriminazione nei servizi per l’occupazione e nei programmi a favore del mercato del lavoro. Tale legge precisa espressamente che questo non impedisce ai servizi e ai programmi in
questione di risolvere le esigenze speciali delle minoranze etniche. Sono ertanto numerosi i programmi ad essere stati intrapresi in questo ambito. La
commissione d’inchiesta creata per controllare il rispetto della legislazione, e che si pronuncerà con un rapporto nel 2005, prenderà in considerazione la possibile necessità di adottare un’azione positiva in questi settori.

Sempre in Svezia, la legislazione impone l’obbligo positivo sui datori di lavoro, sia del settore pubblico che privato, di impegnarsi in modo consapevole per promuovere la diversità etnica dei propri organici. I datori di lavoro hanno l’obbligo di prevenire molestie o ritorsioni da parte di dipendenti accusati di abusi o trattamenti iniqui, e devono garantire a coloro che fanno parte di una minoranza etnica di potersi candidare per un posto lasciato vacante o per una promozione.

Situazione analoga nel Regno Unito, dove ai sensi della legge (modifica) sulle relazioni razziali del 2000, le autorità pubbliche hanno il dovere non solo di evitare comportamenti discriminatori ma di promuovere l’uguaglianza razziale. La commissione per l’uguaglianza razziale ha pubblicato appositi codici per fornire alle autorità pubbliche, in materia di promozione dell’uguaglianza, informazioni e consulenza.

In Portogallo, la commissione per gli immigranti e le minoranze etniche(ACIME) dispone di una task force incaricata di individuare gli ostacoli all’integrazione della comunità Rom nella società portoghese. La task force include i rappresentanti di due delle organizzazioni che lavorano con la comunità Rom, oltre a quattro membri nominati dalla comunità stessa.

In Francia, dall’inizio del 2001, sei città hanno portato avanti delle azioni pilota per istruire e formare i funzionari locali su come evitare e prevenire la discriminazione nelle pratiche legate al mondo dell’occupazione. Nell’ottobre
2003, inoltre, il ministero della Giustizia ha pubblicato una guida sulle disposizioni legalmente disponibili per combattere il razzismo e ogni altra forma di discriminazione.

Sempre in Francia, il governo ha varato la politica di «mobilitazione positiva». Numerose le iniziative di questa politica: aiuti finanziari concessi a 30 000 scuole in zone svantaggiate; un progetto di sponsorizzazione destinato ad aiutare i giovani immigrati laureati a trovare un lavoro (l’obiettivo è 25 000 posti nel 2004); creazione di dieci centri di assistenza per preparare i giovani agli esami per entrare nei servizi pubblici.

Nei Paesi Bassi il ministero degli Affari sociali e dell’Occupazione ha avviatoil «progetto articolo 13», destinato ad inserire la tematica della parità di trattamento nell’agenda dei consigli aziendali e delle associazioni di piccole e
medie imprese. Il progetto include uno speciale «pacchetto formazione» che
sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alla questione. Il pacchetto è stato sviluppato in collaborazione con altri ministeri, con la commissione per la parità di trattamento, l’associazione reale delle PMI e varie ONG.

In Polonia, ai sensi dei nuovi emendamenti al codice del lavoro, i datori di lavoro sono obbligati a rendere disponibile ai dipendenti, sotto forma di documento scritto distribuito sul posto di lavoro, il testo delle disposizioni sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

Le attività dei sindacati contro la discriminazione

In Francia un codice di pratiche per combattere la discriminazione sul posto di lavoro, intitolato «Contro il razzismo nelle imprese», è stato pubblicato dai sindacati (CFDT) nel 2003.

Nel Regno Unito, fra le attività intraprese dai sindacati per combattere la
discriminazione ed incoraggiare i datori di lavoro a adottare politiche più
orientate a favore della diversità, ricordiamo l’iniziativa «Move on up» organizzata dal Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (BECTU — sindacato settore radiotelevisivo, intrattenimento, cinema e teatro). Tale iniziativa voleva convincere gli imprenditori a commissionare più lavoro alle minoranze etniche. Ricordiamo anche la strategia antirazzista adottata nel 2002 dall’Unison, il sindacato dei lavoratori del settore pubblico, destinata a combattere il razzismo istituzionale all’interno dell’organizzazione e a garantire che il tema dell’uguaglianza razziale faccia parte delle priorità del sindacato nelle sue campagne e nelle sue lotte contrattuali. Citiamo infine la campagna «Racism is no joke» lanciata dall’USDAW, (sindacato dei lavoratori nel settore distribuzione e vendita al dettaglio), destinata ad educare i propri membri sull’importanza di evitare le discriminazioni.