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Difesa dei diritti e diritto al risarcimento

In virtù delle direttive, tutti coloro che sono vittime di discriminazione o che ritengono di essere stati trattati in modo iniquo per le loro caratteristiche personali dovrebbero poter usufruire di adeguati mezzi di tutela legale e del diritto reale di risarcimento (ossia dovrebbero poter ottenere soddisfazione). Il governo di ogni paese può liberamente decidere se adire le vie legali — ossia procedere attraverso il sistema della giustizia penale o civile — oppure se provvedere tramite procedimenti amministrativi, quali quelli previsti dai tribunali. I governi possono anche scegliere di incoraggiare la conciliazione e istituire un sistema che risolva i casi di trattamento iniquo in maniera volontaria in sede di dibattito anziché attraverso l’iter legale.

Le direttive impongono ai governi l’obbligo di garantire che le persone che denunciano di aver subito un trattamento iniquo ricevano aiuto e siano rappresentate dalle organizzazioni sindacali o da associazioni o organismi specifici. Allo stesso tempo, devono garantire che le sanzioni da applicarsi nei casi in cui si è verificata una discriminazione siano «effettive, proporzionate e dissuasive». In altre parole, le sanzioni per la discriminazione dovrebbero essere rapportate al danno arrecato e fungere da deterrente nei confronti di un comportamento di questo genere. Per consolidare ulteriormente questa tutela, i governi devono introdurre una legislazione in virtù della quale l’onere della prova nelle cause civili (ossia nei casi che non comportano sanzioni penali) sia ripartito tra la persona che rivendica di aver subito un trattamento iniquo e la persona nei cui confronti viene inoltrata la denuncia.

Ciò implica che la responsabilità di provare o confutare il caso è ripartita tra le due parti. Chi presenta la denuncia deve in primo luogo dimostrare la relazione tra i fatti e la supposta discriminazione (l'esistenza di un’evidenza prima facie dell’accaduto) e che esiste pertanto un fatto di cui rispondere. La persona accusata di discriminazione deve dimostrare di non aver agito in modo iniquo e che il suo comportamento si è fondato su una ragione legittima. L’onere spetta quindi all’accusato, il quale deve convincere la corte o il tribunale di non essersi reso colpevole di comportamenti discriminatori. D’altro canto, la persona che denuncia la discriminazione difficilmente sarà in grado di produrre prove conclusive dell’accaduto, in quanto è poco probabile che si trovi nella condizione di poterlo fare.

I governi sono inoltre tenuti a garantire che i soggetti che denunciano un comportamento discriminatorio siano adeguatamente tutelati da episodi di vittimizzazione o rivalsa che, se non controllati, potrebbe dissuaderli dall’esercitare i propri diritti all’uguaglianza di trattamento. Ciò vale anche per i testimoni nei casi di discriminazione, i quali dovranno essere egualmente tutelati dalla vittimizzazione, allo scopo di incoraggiarli a fornire le prove. Si invitano pertanto i governi ad attuare provvedimenti volti adissuadere coloro che sono accusati di discriminazione dal manifestare simili reazioni. Questi provvedimenti, in particolare, devono tutelare i dipendenti dalla possibilità di licenziamento nel caso in cui presentino un reclamo o intentino una causa legale nei confronti dei datori di lavoro oppure forniscano prove nei casi di trattamento iniquo.